RICERCA ARTICOLI
Diritto 01 Giugno 2023

Le clausole abusive sono illegittime anche dopo il giudicato

La Cassazione ha stabilito che il consumatore può eccepire l’abusività delle clausole contrattuali anche se non si è opposto al decreto ingiuntivo.

Con la sentenza n. 9479/2023 le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che è possibile proporre opposizione all’esecuzione azionata sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, e quindi esecutivo, lamentando l’abusività di talune clausole contenute nel contratto utilizzato dal creditore quale prova scritta per ottenere il decreto medesimo. Con un’articolata pronuncia, la Corte ha individuato le fasi del giudicato precisando i poteri dei vari giudici come segue. Il giudice del monitorio: deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia; a tal fine, procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione. Fase esecutiva. Il Giudice dell’esecuzione: in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere (da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito) di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; ove tale...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.