La tradizione giuridica di civil law è, certamente, la più diffusa nel contesto mondiale, seppur con qualche differenza, anche sostanziale, tra uno Stato e l’altro.
Il sistema di civil law si è sviluppato grazie alla copiosa produzione normativa del diritto romano, come il Corpus juris di Giustiniano, e si caratterizza, principalmente, per l’identificazione di principi giuridici di carattere generale e un'ampia elaborazione dottrinale. In altre parole, il giudicante è tenuto ad applicare le norme contenute nella legge di riferimento, ovvero applicabile al caso di specie, a prescindere dalle decisioni assunte da altri giudici, ancorché se di rango superiore.
A questa si contrappone, storicamente, il sistema di common law che nasce in Inghilterra e, ben presto, si è diffuso nei Paesi di tradizione anglosassone.
Come noto, la principale differenza tra i 2 sistemi consiste nel fatto che il secondo si sviluppa sulla base delle consuetudini, quale elemento preesistente alla classificazione scritta delle regole, che si fondavano sulla decisione assunta da un giudicante rispetto ad un singolo caso. Se una Corte di grado superiore si era pronunciata in un modo su un determinato aspetto, o meglio “caso”, la Corte di grado inferiore aveva l’onere di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte superiore.
Da una parte si ha il Giudice che, con la sua produzione decisionale, assurge a fonte primaria del diritto; dall’altra parte, il giudicante deve interpretare e applicare la legge così come racchiusa nei vari Codici, demandando ad un organo superiore (in Italia la Corte di...