In primo luogo, il concordato semplificato non prevede la fase di ammissione della domanda che è fondamentale, al contrario, in quello preventivo. Tuttavia, ai sensi dell’art. 18, D.L. 118/2021 e s.m.i., si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 L.F.: sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ciò comporta che:
l’ausiliario, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori;
il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese; tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso;
dopo l’omologazione del concordato, l’ausiliario ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di...