Non sussistono dubbi in merito all'esperibilità di un accertamento analitico-induttivo nei confronti di un professionista qualora, pur in presenza di una contabilità formalmente corretta, le risultanze possano considerarsi complessivamente inattendibili, perché confliggenti con i criteri di ragionevolezza sotto il profilo dell'antieconomicità della condotta del soggetto accertato.
Nello specifico, la Cassazione (Cass. civ., ordinanza 14.05.2021, n. 13085) sancisce la piena legittimità dell'accertamento nei confronti del professionista cui era stata constatata l'emissione di fatture redatte con descrizioni generiche e soprattutto per importi ridotti rispetto a quelli che potevano desumersi dalla pratica del settore di riferimento. Nel contesto delle attività ispettive, venivano ulteriormente evidenziate alcune incongruenze di carattere sostanziale che attenevano alla dedotta incoerenza dei ricavi rispetto ai costi complessivamente sostenuti, così da potersi concludere per una condotta incontrovertibilmente confliggente con i basilari criteri di ragionevolezza, oltre che contrastare con quei profili di economicità che connotano lo svolgimento di attività essenzialmente dirette alla realizzazione di profitti.
A nulla è valsa la difesa esposta dal contribuente che, in conclusione, assumeva l'accertamento inficiato da un'evidente violazione di legge a cagione dell’utilizzo - da...