Il Codice della crisi ha previsto un unico iter per l'impugnazione della sentenza che si pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, nonché su quella che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale. In particolare, il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di appello competente, nel termine di 30 giorni che decorre, per le parti, dalla data di notificazione telematica del provvedimento e per gli altri interessati, dalla data di iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese. L'art. 51, c. 3 del Codice precisa che riguardo ai termini per l'impugnazione, trova applicazione l'art. 327 c.p.c., secondo cui, indipendentemente dalla notifica, non è possibile proporre appello decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il rito prevede che il Presidente, nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, designi il relatore e fissi l'udienza di comparizione delle parti, che dovrà celebrarsi entro i successivi 60 giorni. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria, o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale oltre che alle altre parti, entro 10 giorni (tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni). Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza,...