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Lavoro 31 Maggio 2023

Le insidie del patto di prova

La scrittura chiara ed esaustiva del contratto, in particolare nella descrizione delle mansioni del lavoratore e nel punto relativo al patto di prova, serve a limitare contenziosi non sempre favorevoli.

Si cade ancora, e troppo spesso, sul recesso per mancato superamento del periodo di prova. Lo testimoniano la quantità e frequenza di sentenze, di merito o di Cassazione, che si succedono sullo specifico punto, ininterrottamente. Le regole sono piuttosto note: il patto deve risultare da atto scritto, obbliga le parti del contratto a consentire (per l’imprenditore) e ad effettuare (per il lavoratore) l’esperimento che forma oggetto della prova e facoltizza entrambe le parti a recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità, durante la sua esecuzione. Il termine massimo di durata di 6 mesi è indicato altrove (da ultimo nell’art. 7 D.Lgs. 104/2022) ed è in genere ribadito nei singoli contratti collettivi. Eppure, le insidie sono talmente numerose, e differenti, che negli ultimi anni alcune sentenze della Cassazione (su tutte Cass. 3.12.2018, n. 31159 e Cass. 12.09.2016, n. 17921) sono intervenute a fare ordine sullo spettro di errori che può commettere il datore di lavoro, e sul regime delle conseguenze dell’illegittimo recesso, distinguendo tra: il vizio genetico del patto di prova per difetto di forma scritta, per la firma del patto dopo l’inizio dell’attività, per duplicazione della prova (già svolta in un precedente rapporto sulle stesse mansioni), per mancata specificazione delle mansioni da espletare. In questo caso si applica la normativa sui...

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