La proposizione dell'appello, principale o incidentale che sia, così come la costituzione in giudizio con atto di controdeduzioni, è decisamente il momento più insidioso della difesa nel merito. Non che la redazione del ricorso introduttivo si debba considerare attività banale; tutt'altro, ma con una lettura attenta degli artt. 18 e 19 D.Lgs. 546/1992 e qualche riflessione sulle differenze tra motivi e oggetto della domanda, abbiamo già fatto un buon passo in avanti. Ma andiamo con ordine, osservando gli artt. 51 e seguenti del citato testo di legge.
Innanzitutto, i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado: 60 giorni dall'eventuale notifica a istanza di parte o 6 mesi dal deposito alla segreteria della C.T.P. (attenzione: non 180 giorni).
Per ben iniziare, si ricordi che le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza, che non siano specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate (art. 55).
Nel caso di pronuncia interamente sfavorevole al contribuente, occorrerà quindi valutare la proposizione dell'appello principale. Nella redazione dello scritto, si dovrà aver cura di mettere in luce i vizi della sentenza, con particolare riferimento a tutte le autonome rationes decidendi rinvenibili. Per la notifica (che dovrà avvenire nei confronti di tutte le parti costituite nel primo grado) e deposito dell'atto, andranno rispettate le consuete formalità.
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