HomepageDirittoLe intercettazioni telefoniche nei reati fiscali
Diritto
30 Dicembre 2019
Le intercettazioni telefoniche nei reati fiscali
Sono mezzi utilizzati per la ricerca della prova e attraverso tali strumenti, è possibile venire a conoscenza o raccogliere informazioni in merito alla commissione di un reato.
L'intercettazione telefonica può essere disposta dal Magistrato soltanto qualora sia strumento indispensabile per l'individuazione dell'autore della violazione, sempreché ci si trovi nei confini di applicabilità dell'art. 266 e seguenti del c.p.p.
Tale norma, contenuta nel capo IV del c.p.p., "Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", rubricata "Limiti di ammissibilità", prevede che “l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni determinata a norma dell'art. 4 (...). Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa”.
Tralasciando le altre violazioni oggetto di possibili procedimenti penali e limitandoci alla trattazione dei casi rilevanti in materia tributaria, poniamo l'interesse sulla lettera a) dell'art. 266 c.p.p. e in...