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Diritto 15 Gennaio 2020

Le irrisolte questioni della motivazione per relationem

Per una valida censura non basta la generica asserzione che la pronuncia rimandi alle statuizioni di un atto o di un precedente, ancorché questo sia determinato e ben individuabile.

Il regime delle impugnazioni si conferma una materia tanto complessa quanto importante ai fini della tutela delle posizioni giuridiche di soggetti coinvolti nel contenzioso tributario e non solo. Quando ci si appresta, quindi, a operare in tali contesti non ci si può permettere di agire con superficialità e in difetto di una adeguata conoscenza: ciò andrebbe a evidente discapito del contribuente che si assiste nel contesto di un iter giudiziario. Nel contesto delle impugnazioni delle pronunce del giudice tributario si assiste spesso, come ci insegnano i copiosi interventi della Cassazione, a censure mosse in ordine alla c.d. motivazione per relationem: impugnazioni spesso estremamente generiche, condotte nell'inosservanza dei criteri normativamente sanciti dalla disciplina processual civilistica cui, com’è noto, si ispira la stessa regolamentazione del processo tributario. La linea di condotta prescritta è tuttavia piuttosto lineare. Quando si procede all'impugnazione di una pronuncia di un giudice d’appello (la C.T.R., per restare nel contesto tributario), ritenendo sia motivata esclusivamente “per relationem”, il contribuente e per esso, più correttamente, il difensore, è tenuto in primo luogo a rendere specifici i motivi delle proprie rimostranze, indicando il tenore della motivazione del giudice di prime cure condivisa in secondo grado; in secondo luogo, a specificare quali critiche erano...

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