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Lavoro 23 Settembre 2022

Le istruzioni dell’Inps sull’indennità per i lavoratori fragili

L’Inps ha fornito alcune indicazioni operative sul bonus ai lavoratori fragili del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia, che sono stati destinatari nel 2021 del trattamento in commento.

Nell’ambito delle tutele previste dal legislatore per fare fronte all’emergenza pandemica da Covid-19, l’art. 1, c. 969 L. 30.12.2021, n. 234, ha disposto che “ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'Inps, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'art. 26, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022”. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e non è riconosciuto per essa alcun accredito di contribuzione figurativa. L’Inps, con circolare 5.08.2022, n. 96, ha fornito indicazioni in merito ai requisiti per il diritto all’indennità in esame e alle modalità di presentazione della domanda. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beneficiari devono appartenere alle seguenti categorie: operai del settore industria, operai e impiegati del settore terziario e servizi, lavoratori dell’agricoltura, dello spettacolo e del settore marittimo. Il trattamento economico non è riconosciuto a collaboratori familiari (colf e badanti), impiegati dell'industria, quadri dell’industria e...

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