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Lavoro 29 Luglio 2020

Le misure di sicurezza non dipendono dal rapporto di lavoro

La tutela dagli infortuni non presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo ma viene riconosciuta anche in lavori svolti in amicizia e in situazioni diverse che non configurano prestazioni professionali.

Il committente che affida lavori a terzi ha spesso la falsa convinzione di trasferire ad appaltatori e prestatori d'opera i principali obblighi in materia di prevenzione, con possibili omissioni rispetto alla verifica di idoneità degli esecutori e all'esercizio di adeguati controlli sull'attività. Se la normativa favorisce organizzazioni strutturate e solide, con capacità tecnica e dotazioni rapportate a entità e tipologia dei lavori, tendono a prevalere logiche di pura convenienza e gestioni improvvisate dei rischi. La sentenza 7.05.2020 n. 13856 afferma che le condizioni di lavoro e l'esecuzione in sicurezza riguardano l'ambiente oggetto di intervento, a prescindere dal rapporto contrattuale instaurato col titolare dell'impresa che lo ospita. Le disposizioni in materia di prevenzione esulano dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, visto che la tutela è riconosciuta anche a lavori prestati per amicizia o riconoscenza e ad altre situazioni, purché l'esecuzione avvenga in un ambiente che si possa definire di lavoro. Il fatto riguarda l'infortunio subito da un lavoratore autonomo incaricato di installare una tubatura; che caduto da una quota superiore a 3 metri ha riportato un trauma cranico che ne ha determinato il decesso. Dall'istruttoria è emerso che la scala messa a disposizione dal committente era priva dei requisiti di sicurezza, in particolare non era...

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