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Diritto 24 Dicembre 2020

Le notifiche nel Codice della Crisi

Una riforma che predilige la posta elettronica certificata.

La recente riforma concorsuale di cui al D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, emanata in attuazione della legge delega 19.10.2017, n. 155, ha previsto novità in merito alla notifica degli atti nell'ambito delle procedure di composizione della crisi. Tale modalità era fortemente raccomandata dalla Direttiva (UE) 2019/1023 secondo cui gli Stati membri “possono avvalersi di tecnologie informatiche aggiornate per le notifiche e per le comunicazioni online”. Ai sensi dell'art. 40 del Codice della Crisi, la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale, se proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, unitamente al ricorso e al decreto di convocazione, deve essere notificata, a cura dell'ufficio competente, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando la notificazione a mezzo Pec non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento...

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