Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1.01.2024, vediamo di seguito le principali misure che interessano categorie di datori di lavoro e lavoratori.
In primis parliamo della conferma del taglio del cuneo fiscale che, anche per l’anno 2024, viene mantenuto con una quota pari al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro e al 7% per quelle fino a 1.923 euro. Rimane esclusa la tredicesima mensilità.
Proseguiamo con la detassazione dei fringe benefit che anche per l’anno in corso non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente, con i seguenti limiti: fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si parla anche di tassazione agevolata dei premi di risultato. Viene confermata l’imposizione al 5% con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa per i dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) che nell’anno di imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.
In tema di agevolazioni troviamo quella relativa al settore turistico, ricettivo alberghiero e termale: per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto che nel 2023 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro, e per i lavoratori della ristorazione e della somministrazione di bevande è previsto un trattamento integrativo pari a 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi.
Ancora una volta viene prestata maggiore attenzione alla tutela di maternità e paternità.
Nel periodo 2024-2026 è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici con figli fino al compimento del 18° anno di età del minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile); per il 2024, la misura è estesa in via sperimentale alle lavoratrici madri di 2 figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.
Vengono stanziati fondi per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà, riconoscendo l'esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18° mese dalla data di assunzione a tempo determinato.
Aumenta al 60% della retribuzione (contro il 30% attuale) l’indennità corrisposta per il 2° mese di congedo parentale fino al 6° anno di vita del bambino. In via del tutto eccezionale, per il 2024 è stabilito che anche l’indennità relativa al 2° mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione.
Dulcis in fundo il tema della compensazione telematica dei crediti Inps e Inail che, dal 1.07.2024, potranno essere utilizzati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.
A fronte di tutte queste novità (e molte altre che qui non siamo riusciti ad affrontare) si rimane comunque in attesa di importanti chiarimenti dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.
In primis parliamo della conferma del taglio del cuneo fiscale che, anche per l’anno 2024, viene mantenuto con una quota pari al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro e al 7% per quelle fino a 1.923 euro. Rimane esclusa la tredicesima mensilità.
Proseguiamo con la detassazione dei fringe benefit che anche per l’anno in corso non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente, con i seguenti limiti: fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si parla anche di tassazione agevolata dei premi di risultato. Viene confermata l’imposizione al 5% con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa per i dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) che nell’anno di imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.
In tema di agevolazioni troviamo quella relativa al settore turistico, ricettivo alberghiero e termale: per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto che nel 2023 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro, e per i lavoratori della ristorazione e della somministrazione di bevande è previsto un trattamento integrativo pari a 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi.
Ancora una volta viene prestata maggiore attenzione alla tutela di maternità e paternità.
Nel periodo 2024-2026 è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici con figli fino al compimento del 18° anno di età del minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile); per il 2024, la misura è estesa in via sperimentale alle lavoratrici madri di 2 figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.
Vengono stanziati fondi per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà, riconoscendo l'esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18° mese dalla data di assunzione a tempo determinato.
Aumenta al 60% della retribuzione (contro il 30% attuale) l’indennità corrisposta per il 2° mese di congedo parentale fino al 6° anno di vita del bambino. In via del tutto eccezionale, per il 2024 è stabilito che anche l’indennità relativa al 2° mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione.
Dulcis in fundo il tema della compensazione telematica dei crediti Inps e Inail che, dal 1.07.2024, potranno essere utilizzati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.
A fronte di tutte queste novità (e molte altre che qui non siamo riusciti ad affrontare) si rimane comunque in attesa di importanti chiarimenti dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.
