Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22.03.2021, n. 41) prevede delle indennità nei confronti delle categorie dei lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, l'art. 10, rubricato “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport”, riconosce un'indennità pari a 2.400 euro per le seguenti tipologie di soggetti:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
L'indennità, per i soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità precedente, di cui agli artt. 15 e 15-bis del “Decreto Ristori” (D.L. 137/2020), sarà erogata automaticamente da parte dell'Inps.
Diversamente, in merito ai soggetti che non hanno beneficiato dell'indennità precedente, questi devono presentare le domande all'Inps entro il 30.04.2021 e possedere determinati requisiti previsti dalla disposizione.
In particolare, ad esempio, i lavoratori...