Dal 14.12.2027 scatta il divieto a carico delle imprese di immissione nel mercato comunitario di prodotti ottenuti con lavoro forzato. Le Linee Guida della Commissione ne precisano nozione, indicatori di rischio e ruolo della due diligence.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3.09.2026 delle Linee Guida della Commissione sull’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015, il contrasto al lavoro forzato diventa concretamente applicabile.Il Regolamento sarà applicabile dal 14.12.2027 e vieta agli operatori economici di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti mediante lavoro forzato, nonché di esportare dall’Unione tali prodotti. La portata della disciplina si estende oltre il tradizionale rapporto tra datore di lavoro e lavoratore in quanto il divieto riguarda i prodotti e la relativa catena di approvvigionamento, coinvolgendo con modalità differenti produttori, importatori, distributori e altri operatori economici. L’obiettivo è impedire che nel mercato europeo possano circolare beni realizzati, anche solo in una fase della loro produzione, attraverso il ricorso al lavoro forzato. Al fine di individuare l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni occorre partire dalla definizione di “lavoro forzato”. Il Regolamento europeo richiama a tal fine la nozione contenuta nella Convenzione OIL 29/1930, secondo la quale rientra all’interno di tale fattispecie ogni lavoro o servizio imposto a una persona sotto minaccia di una pena e per il quale la persona non si sia offerta volontariamente. Le Linee Guida sviluppano questa nozione individuando 3 elementi essenziali: l’esistenza di un lavoro o servizio, l’assenza di consenso...