Principali obbligazioni del conduttore:
prendere in consegna la cosa locata, ex art. 1587 c.c.;
custodire la cosa locata, ex artt. 1177, 1588 e 2051 c.c.;
osservare la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1587 c.c.;
mantenere la destinazione d’uso della cosa locata, ex art. 1587 c.c.;
pagare il corrispettivo entro i termini convenuti, ex art. 1587 c.c.;
restituire la cosa locata, ex art. 1590 c.c.
Nel momento in cui il conduttore prende in consegna la cosa locata, ne diventa custode. L’obbligo di custodia consiste nel mantenimento della cosa in buono stato per tutta la durata del contratto e quindi di mettere in atto tutti quei comportamenti necessari affinché la res locata non subisca danni o non sia smarrita. Come naturale conseguenza, il conduttore è responsabile per i danni che colpiscono la cosa locata durante la durata del contratto, fatta salva la prova del caso fortuito. Deve quindi fornire prova dell’adempimento a tutti gli obblighi di custodia secondo il principio della diligenza del buon padre di famiglia, oltre a dimostrare positivamente che la causa del danno non è a lui imputabile.
L’obbligazione di custodia è strettamente connessa all’obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia. Questo principio è in primo luogo definito dall’art. 1176 c.c. con riguardo alle obbligazioni in generale. Per la locazione viene ripreso dall’art. 1587 c.c., il quale ne...