L’art. 1655 c.c. chiarisce che, con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore assume “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” il compito di realizzare un’opera o un servizio. L’obbligazione dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1346 c.c., deve avere a oggetto la realizzazione di un’opera determinata, o determinabile, lecita e possibile. Per ciò che concerne tali ultimi requisiti, è necessario che l’opera sia materialmente realizzabile e che non sia contraria a norme di legge, ordine pubblico e buon costume. Quanto al restante requisito della determinatezza, la conformità all’art. 1346 c.c. impone di identificare l’opera nei suoi elementi essenziali. L’eventuale mancanza di elementi di dettaglio non rileva ai fini della validità del rapporto purché, contenendo un progetto di massima, l’opera sia identificabile nelle sue qualità e dimensioni.
Quanto all’opera da realizzare, e salvo che le parti non abbiano concordato diversamente, si presume che la stessa sia indivisibile. L’obbligazione dell’appaltatore, infatti, è considerata indivisibile atteso che ricomprende tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intera opera pattuita. Da ciò deriva che la sua eventuale realizzazione parziale sarà comunque considerata un inadempimento. A tal riguardo appare...