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Diritto 28 Luglio 2022

Le possibilità del processo contumaciale

Ai sensi dell’art. 290 c.p.c. la mancata costituzione dell’attore non elide il dovere del giudice di decidere sulla domanda dallo stesso già proposta, ex art 112 c.p.c.

La mancata costituzione in giudizio dell’attore si risolve nell’impossibilità di influire sulla decisione attraverso specifiche attività defensionali, e segnatamente per mezzo: delle repliche alle domande ed eccezioni del convenuto e/o di eventuali terzi chiamati; delle produzioni documentali; delle istanze istruttorie non contenute nell’atto di citazione, purché queste ultime siano diverse dal deferimento del giuramento decisorio, sempre riservato alla parte in quanto tale e, dunque, anche al contumace. Diversamente, nei processi instaurati con ricorso e non con citazione, nei quali è noto che la domanda viene proposta con il deposito dell’atto introduttivo presso la cancelleria dell’adito ufficio giudiziario, per il ricorrente l’acquisto della qualità di parte e la costituzione in giudizio coincidono e, pertanto, non potrà mai configurarsi la contumacia di quest’ultimo. Dalla lettura della richiamata normativa si ricava che, nelle ipotesi di contumacia dell’attore, su richiesta del convenuto, il giudice istruttore ordina la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni di cui all’art. 187 c.p.c., ovvero dispone la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo. Relativamente al convenuto e/o al terzo chiamato, invece, giova evidenziare che le loro attività defensionali sono contenute nella comparsa di costituzione e...

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