Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Novembre 2024
Le prestazioni intellettuali escluse dalla patente a crediti
Ancora tanti i dubbi sulla portata dell’esclusione dall’obbligo ex art. 27 D.Lgs. 81/2008 per coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale.
Accanto al generalizzato obbligo di possesso della patente a crediti da parte di imprese e lavoratori autonomi che, dal 1.10.2024, operano “fisicamente” nei cantieri edili, l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che siano esonerati dall’obbligo gli operatori in possesso di un attestato di qualificazione SOA che, indipendentemente dalla categoria delle opere, abbia classifica pari o superiore alla III (quindi per l’aggiudicazione di appalti pubblici di valore fino a euro 1.033.000), ed esclusi gli operatori che accedono al cantiere per effettuare mere forniture (senza posa in opera) e prestazioni di natura intellettuale. Tuttavia, ad oggi, date anche le ultime indicazioni di prassi amministrativa fornite, sembrerebbe non essere così univocamente e oggettivamente valutabile l’esclusione per quest’ultima categoria.Il punto di partenza della nostra riflessione non può che essere la definizione di prestazione di natura intellettuale, prendendo come riferimento quella data nella sentenza del Consiglio di Stato, 21.02.2024 n. 1745 che ribadisce che la natura intellettuale o meno del servizio dipende dalle sue (oggettive) caratteristiche intrinseche, intendendosi tali quelle che "richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse”. Con...