La disciplina delle prestazioni occasionali è contenuta, come noto, nell'art. 54-bis D.L. 50/2017.
Tale norma stabilisce, al comma 1, i limiti e le modalità entro le quali è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
La legge 96/2018, di conversione del D.L. 87/2018 (cd Decreto Dignità), ha apportato alcune modifiche alla materia.
In particolare, la vecchia formulazione dell'art. 54-bis, c. 8 prevedeva che, ai fini del citato comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da alcune particolari categorie di soggetti (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari; persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 14.09.2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre...