Per le prestazioni occasionali arrivano una serie di novità con il c.d. Decreto Dignità (D.L. 87/2018), trasformato in legge 96/2018. In particolare, l'art. 2-bis reca una serie di modifiche alla disciplina attualmente contenuta nell'art. 54-bis D.L. 50/2017, convertito con modifiche in Legge 96/2017.
Vediamo quali sono le principali modifiche introdotte.
Viene disposto che, per il computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese da determinati soggetti sono considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori autocertifichino la propria condizione all'atto della registrazione sulla piattaforma informatica INPS (dove gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'Istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi).
Nel settore agricolo, si introduce per il prestatore l'obbligo di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Per le attività rese da determinati soggetti (di cui all'art. 54-bis, c. 8 D.L. 50/2017), il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, per l'ammissibilità del ricorso alle prestazioni in esame, si eleva a 8 (5 per la generalità degli utilizzatori) unità nelle aziende alberghiere e nelle...