Le sanzioni a carico degli intermediari in materia di tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni sono limitate ai casi specifici previsti per le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap, dell’Iva e dei sostituiti di imposta e non anche alle comunicazioni.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell’art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro, in base alle disposizioni dell’art. 7-bis, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.I soggetti indicati dal D.P.R. 322/1998 sono i soggetti incaricati della trasmissione, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, tra i quali gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.La stessa sanzione si applica, in base al successivo c. 1-bis, a carico dei soggetti indicati nell'art. 15 D.M. 31.07.1998 incaricati della registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere.Le sanzioni a carico degli intermediari risultano collegate esplicitamente alla tardiva e omessa trasmissione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap, all’Iva e alla dichiarazione dei sostituti di imposta (770) e contratti di locazione. Sono pertanto distinte e diverse da quelle applicabili in...