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Diritto 02 Novembre 2018

Le sorti delle procedure esecutive instaurate prima del concordato


Come noto, ai sensi dell’art. 168 L.F., dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore (al decreto) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. In ordine agli effetti sulle procedure esecutive instaurate precedentemente al deposito di una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, anche prenotativa, non vi è unanimità di pronunce. A tale riguardo, si segnala un provvedimento del Tribunale di Massa del 23.11.2017: qualora successivamente all’instaurazione di una procedura esecutiva nei confronti di impresa debitrice, quest’ultima proponga (e quindi sia pendente, dopo il deposito della relativa domanda di ammissione) una procedura concorsuale di concordato preventivo, la procedura...

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