La Cassazione Penale, sezione III, coglie nuovamente l'occasione per ribadire con mano ferma il ricorrere del reato di occupazione abusiva dell'area demaniale (ex art. 1161 codice della navigazione) nell'ipotesi in cui le strutture stagionali amovibili non vengano rimosse alla fine della stagione balneare.
Con la sentenza 17.07.2019, n. 31290, infatti, i giudici hanno confermato l'orientamento già pressoché consolidato sul punto secondo il quale il concessionario che non rimuove le opere al termine della stagione (in questo caso una struttura in ferro e due capannoni di dimensioni differenti), in difetto di un'autorizzazione che ne consenta il mantenimento (anche, in concreto, per il periodo invernale e dunque tutto l'anno), risulta responsabile del reato previsto dalla disciplina marittima tipizzato all'art. 1161. La terza sezione, dopo aver rammentato le tipologie di condotte che sono sussumibili nel predetto art. 1161 e che prevedono in concreto comportamenti e attività diverse che possono concretizzarsi, ribadisce che il tipo di reato configurabile in ipotesi come quella scrutinata è permanente, in quanto perdura sino a quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale (Sez. III, 28.09.2018, n. 53347; Sez. III, 29.05.2014, n. 27071), e a nulla può valere, a motivo di esonero per il concessionario, il fatto che questi abbia ottenuto dall'amministrazione concedente l'autorizzazione...