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Revisione e controllo
05 Ottobre 2024
Le ultime su revisori, sindaci e imprese
Le ultime settimane sono state caratterizzate dall’emanazione di una serie di novità decisamente impattanti sul futuro lavoro di revisori e sindaci, che è opportuno riassumere con qualche breve commento.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3° correttivo al Codice della crisi di impresa contiene un significativo cambiamento in termini di doveri/poteri dei revisori; infatti, la modifica all’art. 25-octies D.Lgs. 14/2019 prevede che anche i revisori, al pari dei sindaci, sono onerati dall’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo dell’esistenza di fatti e risultati prodromici che richiedono l’adozione di uno degli strumenti di superamento negoziale della imminente crisi. È opportuno ricordare anche che dal 2° correttivo del Codice della crisi, tale segnalazione non ha più efficacia deresponsabilizzante per sindaci e revisori, ma costituisce semplicemente un elemento utile al magistrato per valutare il coinvolgimento dei sindaci ex art. 2407 c.c. e dei revisori ex art. 15 D.Lgs. 39/2010. Su questo argomento, anche da queste pagine, era stata sottolineata la distonia della nuova norma riguardante i revisori che, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 39/2010, non possono partecipare alle riunioni assembleari e dell’organo amministrativo rispetto ai sindaci che ne hanno l’obbligo.Inoltre, in caso di presenza di entrambe le figure sarà necessario un grande coordinamento di funzioni per evitare “fughe in avanti” all’insaputa del revisore o viceversa. L’entrata in vigore di tale norma deve trovare opportuna correlazione in una definitiva interpretazione normativa sulle limitazioni quantitative alla responsabilità di sindaci e revisori, che devono...