Il contratto di appalto di diritto privato, disciplinato dall'art. 1655 e successivi c.c., è il contratto con il quale l’appaltatore si impegna nei confronti del committente a eseguire un’opera, o a fornire un servizio secondo i termini e le modalità di cui al contratto, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio. L’appaltatore deve eseguire la sua attività con la diligenza del buon padre di famiglia e con perizia, ovvero, adottando tutte le competenze e le regole dell’arte conosciute al momento dell’esecuzione del rapporto.
L’obbligazione dell’appaltatore è stata qualificata come una obbligazione di risultato ragion per cui, l’opera eventualmente consegnata che non risponda ai criteri richiesti, sarà fonte di inadempimento. Ai sensi dell’art. 1655 c.c., il committente ha esclusivamente l’obbligo di corrispondere all’appaltatore un corrispettivo in denaro. Nonostante ciò, la giurisprudenza consolidatasi sul punto è solita ritenere che il committente è tenuto al c.d. obbligo di cooperazione in ragione del quale è tenuto a consentire, e a favorire, l’esecuzione dell’opera dell’appaltatore.
Diversamente da quanto stabilito per i contratti in generale, la disciplina prevista per il contratto di appalto e relativa all’esercizio del diritto di recesso, costituisce una normativa speciale rilevantemente...