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Diritto 01 Settembre 2023

Le verifiche del giudice penale nell’ipotesi di omessa dichiarazione

Costi non riconosciuti e non deducibili qualora, oltre all'omessa tenuta delle scritture contabili, non si disponga di ulteriori elementi dimostrativi degli esborsi.

La III^ Sez. Pen. della Cassazione con la sentenza 7.06.2023, n. 24354, ha chiarito con una mirabile sintesi che, In tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quantomeno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza. Il tema del mancato riconoscimento dei costi è una questione sempre controversa e dibattuta, soprattutto per ciò che concerne la confluenza e l’interscambio di informazioni e riscontri probatori tra i 2 ambiti accertativi quello amministrativo-tributario e quello penale. Mentre in termini di ricostruzioni reddituali si propende per il riconoscimento anche dei costi cc.dd. “occulti” o “presunti”, nel contesto dell’accertamento penalmente rilevante tali criteri non risultano avere un agevole ingresso quale riscontro probatorio. In ogni caso si rileva come sia sempre rimesso al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi...

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