Enti locali 23 Dicembre 2020

Le verifiche sul programma triennale del fabbisogno di personale

L'organo di revisione è chiamato ad asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in cui è inserito il valore di soglia, ai sensi dell'art. 5, Dpcm 17.03.2000.

Il programma triennale del fabbisogno di personale è una delle condizioni indispensabili per effettuare qualsiasi assunzione di personale (art. 6, c. 6 D. Lgs. 165/2001). In caso contrario, scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo. La programmazione triennale del fabbisogno di personale ha i seguenti scopi: - legittimare gli stanziamenti di bilancio; - prevedere le assunzioni dei posti vacanti in dotazione organica; - stanziare le somme ex art. 15, c. 5 del Fondo delle risorse decentrate per nuovi servizi e riorganizzazione di quelli esistenti; - individuare e suddividere le attività ordinarie e le attività eccezionali e temporanee (se già a conoscenza); - programmare le spese di personale; - derogare, eventualmente, al principio di riduzione. In merito alla programmazione triennale del fabbisogno del personale occorre che l'organo di revisione verifichi i seguenti aspetti: - che l'atto sia approvato prima della deliberazione del bilancio di previsione; - la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio (equilibri finanziari e obiettivi di finanza pubblica) annuali e pluriennali, tenendo conto che gli stanziamenti del bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 171, c. 4 Tuel, hanno carattere autorizzatorio. In buona sostanza, a fronte dei maggiori spazi assunzionali previsti nei piani triennali del fabbisogno del personale, l'organo di revisione è chiamato ad asseverare il rispetto...

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