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Diritto 06 Aprile 2020

Le violazioni al divieto di spostamento dai singoli Comuni

Al di fuori dei giustificati motivi tassativamente individuati dalla legge, il divieto è stato dapprima sanzionato penalmente e poi in via amministrativa: come deve comportarsi il cittadino inizialmente contravvenzionato.

Il D.L. 19 /2020 ha depenalizzato la condotta di chi viola le disposizioni governative del divieto di uscire da casa, irrogando ora una sanzione amministrativa (in luogo della precedente previsione contravvenzionale, ex art. 650 c.p.). Queste le 3 disposizioni:
1) divieto di spostamento all'interno del territorio comunale, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;
2) divieto di spostamento verso altro Comune o Regione, di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
3) divieto di violazione della quarantena precauzionale: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, imposto ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano.
Tali condotte comporteranno una sanzione amministrativa di 400 euro (ridotta a 280 se pagata entro 30 giorni e aumentata fino a 1/3 in caso di violazione con uso dell'automobile).
La violazione della quarantena, ossia il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus, rimane invece punita penalmente, ai sensi dell'art. 260 Testo Unico Leggi Sanitarie, con l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) o altri gravi reati.
La violazione delle misure per il contenimento, quindi, è punita ora con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro (in caso di utilizzo del veicolo da 533 a 4.000 euro).
La competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita ai Prefetti per le violazioni delle misure disposte dall'Autorità di Governo, e alle Regioni o ai Comuni per quelle in ordine alle misure adottate nell'ambito delle rispettive competenze. Non si applicherà più, pertanto, la sanzione penale di cui all'art. 650 c.p. (contestata fino al momento dell'entrata in vigore del decreto), che prevedeva l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro (pena alternativa, in quanto tale oblabile ex art. 162-bis c.p., con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda).
Le nuove disposizioni prevedono però espressamente (art. 4, c. 8) che le introdotte sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma nella misura minima ridotta alla metà (200 euro o 140 euro se pagata nei 30 giorni).
Per i procedimenti pendenti, pertanto, le Procure, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 19/2020, dovranno trasmettere all'autorità amministrativa competente (in questo caso Prefetture o Enti locali) gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi. Enti locali e Prefetture provvederanno nei successivi 90 giorni alla notifica degli estremi della violazione agli interessati.
Rimarranno, ovviamente, ancora contestabili penalmente, ex art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), i comportamenti idonei a cagionare un'epidemia, nell'ipotesi colposa; ex art. 438 c.p. (epidemia), i comportamenti dolosi volti a diffondere la malattia; ed ex art. 76 D.P.R. 445/2000 le attestazioni mendaci nelle autocertificazioni.