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Diritto 03 Giugno 2021

Leasing nel concordato preventivo secondo il Codice della crisi

Poche le modifiche sostanziali rispetto all'attuale disciplina della legge fallimentare.

L'art. 97, c. 12 del Codice della crisi e dell'insolvenza disciplina lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria in tema di concordato preventivo e lo fa in misura pressoché speculare rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 169-bis L.F. Infatti, la norma prevede che, in caso di scioglimento del contatto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare: dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento e a scadere, solo in linea capitale; del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; delle spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Quando il valore realizzato con la vendita è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 1, c. 139 L. 214/2017, secondo cui il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è...

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