L'art. 97, c. 12 del Codice della crisi e dell'insolvenza disciplina lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria in tema di concordato preventivo e lo fa in misura pressoché speculare rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 169-bis L.F. Infatti, la norma prevede che, in caso di scioglimento del contatto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare:
dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento e a scadere, solo in linea capitale;
del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto;
delle spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Quando il valore realizzato con la vendita è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato.
La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 1, c. 139 L. 214/2017, secondo cui il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non è...