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Diritto 07 Gennaio 2020

Leasing traslativo e di godimento: c'è ancora differenza?

Il tema dell'applicabilità o meno della disciplina di cui all'art. 1526 C.C. è stato oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale che forse è giunto finalmente al termine.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 31.10.2019, n. 27999, ha esaminato le recenti pronunce intervenute sul punto per cui il contratto di leasing finanziario può atteggiarsi diversamente secondo che si venga a configurare in base agli accordi delle parti come leasing di puro godimento oppure come leasing cd. traslativo e ribadito il principio di diritto secondo cui soltanto alla seconda figura negoziale trova applicazione lo statuto della vendita con riserva della proprietà e, dunque, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, anche le disposizioni dell'art. 1526 C.C., da ritenersi inderogabili “in pejus” (Cass. sent. 27.09.2011, n. 19732). Al riguardo, osserva il Collegio, che lo stesso art. 1526 C.C., al comma 2, richiamato espressamente dal comma 3, riserva alle parti contraenti ampi margini di discrezionalità nella definizione degli accordi restitutori in caso di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a colpa dell'utilizzatore, anche in deroga alla disciplina del comma 1, riconducendoli nella facoltà di stipula di una clausola penale, in relazione alla quale al giudice è conferito il potere di “reductio ad aequitatem” dell'indennità convenuta. Lo stesso art. 1526, c. 1 C.C. individua un criterio di contemperamento fondato sulla valutazione del risultato negoziale programmato dalle parti, andato deluso dall'anticipata risoluzione del...

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