Con tutta probabilità l’ultima parola sulla legittimità dell’eccezione di prescrizione presuntiva da parte del curatore sarà delle Sezioni Unite.
A fronte di un articolato iter, la Corte di Cassazione ha inviato gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, c. 2 c.p.c., le seguenti questioni di massima di particolare importanza:
se, nell’ambito del giudizio di accertamento del passivo fallimentare, il curatore fallimentare sia legittimato a opporre la prescrizione presuntiva (nel caso di specie ex art. 2956, n. 2 c.p.c.), in quanto parte processuale, ai sensi dell’art. 95, c. 1 L.F., o comunque in quanto terzo interessato, ai sensi dell’art. 2939 c.c., tenuto conto della correlazione posta tra tale eccezione e la possibilità per la controparte di deferire giuramento “per accertare se si è verificata l’estinzione del debito” (art. 2960, c. 1 c.p.c.);
se gli artt. 2739 e 2737 c.c. (che per la capacità di deferire o riferire il giuramento rinvia all’art. 2731 c.c. in tema di confessione) ostano alla prestazione del giuramento decisorio da parte del curatore fallimentare, in quanto terzo privo della capacità di disporre del diritto (Cass. 1916/1972, 1314/1975, 723/1978, 9881/1997, 4474/1998, 3573/2011, 25286/2013, 15570/2015, 23427/2016, 19418/2017, 12044/2020), oppure ostino solo al suo potere di deferire e riferire il giuramento, ma non di prestarlo, anche in relazione all’inquadramento della prescrizione presuntiva come presunzione legale relativa, con limitazione dei...