RICERCA ARTICOLI
Diritto 07 Giugno 2022

L’efficacia dell’assegno in bianco

È considerato “in bianco” l’assegno privo di tutti, o alcuni, degli elementi essenziali e che risulti però consegnato, secondo un rapporto meramente fiduciario, al proprio creditore.

Sul punto è opportuno innanzitutto evidenziare che questa modalità di compilazione appare icto oculi scorretta in quanto vìola apertamente gli artt. 1 e 2, R.D. 21.12.1933, n. 1736. Inoltre, la prassi ha mostrato che sovente le parti omettono la sola indicazione dell’ammontare che il traente, tramite la consegna dell’assegno, intende pagare. Si tratta di un fatto di per sé idoneo a dimostrare che lo scopo realmente perseguito da traente e beneficiario sia palesemente in contrasto con la funzione che la legge attribuisce all’assegno bancario, concepito esclusivamente quale strumento di pagamento di una somma determinata. E, infatti, il rapporto di fiducia intercorrente tra il traente ed il beneficiario, sotteso alla consegna di un assegno in bianco, tende ad assicurare, al creditore, il futuro adempimento di obbligazioni sorte in altro, e autonomo, rapporto contrattuale. È il caso del soggetto passivo di un'obbligazione che, al fine di garantire il futuro ed esatto adempimento di quanto dovuto, decida di consegnare al proprio creditore, quale soggetto attivo dell’obbligazione, un assegno in bianco, con la promessa che gli sarà riconsegnato solo dopo aver correttamente dato corso ai propri obblighi. Si tratta in buona sostanza di un pactum fiduciae col quale il traente consegna al portatore-beneficiario un assegno in bianco (che però il beneficiario non avrebbe mai il diritto di compilare) al solo...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.