Si tratta di un assegno regolarmente compilato a eccezione della data di emissione del titolo che viene indicata facendo riferimento a un periodo futuro anziché al giorno in cui l’assegno è stato realmente emesso.
Attraverso la post-datazione le parti intendono posticipare la data del pagamento (di norma da eseguirsi entro 8 giorni dall’emissione dell’assegno in piazza e 15 se fuori piazza) stabilendo il giorno, futuro, in cui l’assegno “verrà ad esistere” e quindi l’importo sarà pagato.
L’assegno post-datato, ove mai portato all’incasso in epoca precedente alla data (fittizia) di emissione potrà essere pagato dall’istituto di credito ma, in caso di assenza di provvista, non potrà valere come titolo esecutivo in quanto si considera con bollo irregolare. Se però, anche in questo caso, si realizza uno scopo ulteriore mediante il quale le parti hanno inteso trasformare l’assegno bancario, da semplice strumento di pagamento a strumento di credito, si avrà comunque la nullità della pattuizione ulteriore. È il caso del traente che non dispone delle somme indicate nell’assegno o non intende pagarle immediatamente per ragioni di convenienza e si impegna a recuperarle e a pagarle entro la data (futura) di emissione indicata nell’assegno.
Come per l’assegno in bianco, anche nel caso dell’assegno post-datato, tra il traente e il beneficiario-portatore si realizza un pactum fiduciae finalizzato a garantire il pagamento futuro o, comunque, a costituire una promessa di pagamento futura per un’obbligazione attuale. Appare a questo punto evidente che,...