L’art. 1, cc. 140-142 della legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199) include alcuni nuovi soggetti attualmente esentati nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.Abolizione esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni - Il comma 140 modifica il D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e, in particolare, l’art. 25-bis, c. 5. La norma abolisce la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti: - agenzie di viaggio e turismo; - agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; - agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente. Versione vigente dell’art. 25-bis, c. 5 D.P.R. del 29.09.1973, n. 600 - Nella versione vigente l’art. 25-bis, c. 5 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esenta dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti (agenzie di viaggio e turismo, rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, aziende ed istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria...