Deducibilità dell'Imu dagli immobili strumentali ammissibile ai fini Ires ma esclusa per l'Irap. Ires e Irap sono imposte di diversa natura e non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali.
Ires e Irap sono imposte diverse per natura e sostanza e di conseguenza non possono essere messe sullo stesso piano ai fini della deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali. Lo ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza 20.02.2024, n. 21, che ha riconosciuto l’infondatezza delle questioni di legittimità sollevate sul tema dalla Corte di giustizia tributaria di Torino. Nella stessa decisione la Consulta ha respinto per inammissibilità le obiezioni sulla deducibilità solo parziale dell’Imu dall’Ires (in vigore con percentuali di sconto crescenti dal 2012 al 2019) avanzate dalle Corti di giustizia tributaria di Como e di Genova.
Al fine di inquadrare la problematica, può essere opportuno ricordare che, nella sentenza 4.12.2020, n. 262, la Corte costituzionale aveva riconosciuto l’illegittimità del testo originario dell’art. 14, c. 1 D.Lgs. 23/2011, che prevedeva la totale indeducibilità dall’Ires dell’Imu versata sugli immobili strumentali. In questa sede, infatti, erano stati affermati i seguenti principi:
l'Imu sugli immobili strumentali è un costo fiscale inerente di cui non si può precludere la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto;
la deducibilità dell'Imu dall'imponibile dell'Ires assume...