Come noto, l'art. 18, c. 1 L.F. stabilisce che contro la sentenza che dichiara il fallimento, può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di Appello nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito della sentenza.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 21.11.2018, n. 30107, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Torino, secondo con l'apertura della procedura concorsuale troverebbe applicazione l'art. 72 L.F. e sarebbe esclusa la possibilità per i lavoratori dipendenti della società fallita di proporre reclamo, ai sensi del citato art. 18.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, quello dell'interesse a impugnare è un tema che va di pari passo con la posizione assunta dalla parte rispetto agli effetti del provvedimento, e non alla fondatezza o meno degli eventuali rilievi argomentativi sostenuti. Secondo la sentenza della Cassazione in esame, infatti, l'ampia portata della disciplina di cui all'art. 18 medesimo, prevedendo che la legittimazione ad impugnare la dichiarazione di fallimento spetti a “qualunque interessato”, stabilisce appunto che investa qualsiasi soggetto che dalla dichiarazione abbia ricevuto o possa ricevere un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale (Cassazione, sent. n. 21681/2012). Infatti, la legittimazione ad agire trova il suo fondamento...