HomepageDirittoLegittimazione del fallito all'opposizione a decreto ingiuntivo
Diritto
26 Ottobre 2020
Legittimazione del fallito all'opposizione a decreto ingiuntivo
La Suprema Corte, con la sentenza 13.10.2020, n. 22047, ha chiarito che se da un lato il curatore del fallimento non è tenuto a riassumere il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia sussiste l'interesse del fallito a riassumere il processo.
In caso di fallimento di una parte in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il procedimento deve essere interrotto e il creditore, per effetto della vis (forza) attractiva fallimentare, deve far accertare il proprio credito, non già riassumendo il giudizio di opposizione, ma seguendo le modalità proprie dell'accertamento dello stato passivo (art. 92 L.F.), secondo quanto prescritto dall'art. 52, c. 2 L.F. Deve però rilevarsi che il provvedimento monitorio è pronunciato sulla base di una verifica giudiziale del credito azionato e, ancorché il curatore non sia onerato dal riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ben potendo contestare il credito in sede di verifica, il fallito potrebbe avere interesse a riassumere il giudizio di opposizione onde evitare che quel decreto ingiuntivo possa essere fatto valere dal creditore, nei suoi confronti, una volta tornato in bonis, per riscuotere il residuo credito non incassato in sede fallimentare.
Al debitore ingiunto, pertanto, non potrà essere precluso di riassumere il giudizio interrotto per impedire che si estingua ex art. 305 c.p.c. e che il decreto ingiuntivo, in conseguenza, acquisti definitiva efficacia esecutiva ex art. 653, c. 1 c.p.c. Deve infatti riconoscersi al debitore (altrimenti esposto a un'intollerabile violazione del proprio diritto di difesa, che ridonderebbe anche sul piano della tenuta costituzionale del sistema) il potere...