Il tema della legittimazione processuale, sia dal lato attivo che da quello passivo, del commissario liquidatore nominato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, è tra i più dibattuti in giurisprudenza. Proviamo a fare chiarezza sulla base del tenore delle pronunce intervenute sul punto.
Con la sentenza 11.08.2000, n. 10738, la Cassazione aveva avuto modo di rilevare che nella cessione dei beni ai creditori costituente particolare modo di attuazione del concordato preventivo, pur sempre inquadrabile nell'ambito della “cessio bonorum” regolata dal Codice Civile, non si attua il trasferimento di proprietà dei beni ceduti, ma il solo trasferimento, in favore degli organi della procedura concordataria, della legittimazione a disporne (risolvendosi essa in un mandato irrevocabile, perché conferito anche nell'interesse di terzi, a gestire e a liquidare i beni ceduti). È pur vero, tuttavia, che con l'omologazione del concordato stesso insorgono gli autonomi poteri (e la relativa legittimazione processuale) del commissario liquidatore, rispetto ai beni oggetto della cessione (Cass., sent. 136/1988). Se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca, una volta intervenuta...