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Lavoro 19 Agosto 2022

Legittimità del licenziamento per superamento periodo di comporto

Nella lettera di licenziamento per superamento del periodo di conservazione, è necessario indicare anche le giornate di assenza? Il caso affrontato dalla giurisprudenza.

In caso di malattia o infortunio del lavoratore, a mente dell’art. 2110 c.c., il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto di lavoro per un determinato periodo (c.d. “comporto”), stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Normalmente tale periodo è stabilito dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. Al termine di questo periodo, il datore di lavoro può decidere di recedere dal rapporto di lavoro. Il comporto può essere: secco, dovuto a un unico evento morboso; oppure per sommatoria, caratterizzato da distinti episodi di malattia in un preciso arco temporale. Se il computo dei giorni è un fatto “matematico” che dovrà tener conto delle regole previste dai singoli CCNL (è opportuno ricordare che non rilevano le assenze imputabili a responsabilità datoriali per violazione degli obblighi previsti da art. 2087 c.c.), qualche criticità è sempre rilevabile nella redazione della lettera di licenziamento con la quale comunicare il recesso. Infatti sono rinvenibili 2 distinte correnti di pensiero fondate entrambe sulla giurisprudenza: la prima ritiene non essenziale, ai fini della legittimità del recesso, indicare puntualmente le singole giornate di assenza; la seconda, viceversa, ritiene necessaria l’indicazione specifica dei giorni conteggiati e sommati. Sul punto è da rilevare la Corte di Cassazione, sez....

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