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Diritto 06 Ottobre 2021

Legittimo utilizzo dei contenuti dell'hardware sottoposto a sequestro

E-mail, sms, messaggi WhatsApp conservati nelle memorie di dispositivi elettronici sottoposti a sequestro sono fruibili a fini probatori: principio sancito nella sentenza n. 27122/2021 della Corte di Cassazione.

Nel caso in esame, tra i motivi del ricorso per Cassazione si eccepiva che l'acquisizione di documentazione informatica e di comunicazioni contenute nell'hardware sequestrato, aveva violato il principio di proporzionalità e adeguatezza per l'eccessiva mole di dati informatici e di corrispondenza riservata acquisita, limitando in maniera non consentita la riservatezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) e la proprietà privata (art. 42 Cost.). In merito, la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento secondo cui “è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione”. Tuttavia, è legittimo e non in contrasto con il detto principio “il sequestro di un intero personal computer piuttosto che l'estrapolazione con copia forense di singoli dati quando esso sia giustificato dalle difficoltà tecniche di estrapolare, con riproduzione mirata, i dati contenuti nella memoria”. In altri termini, a fronte dell'illegittima e indiscriminata acquisizione di dati informatici, senza prima averli selezionati o comunque averne indicato i criteri di selezione, sussiste in ogni caso la legittimità...

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