La Corte Costituzionale ha bocciato, per l’ennesima volta, la L. 92/2012, intervenendo, in questo caso, sulla tutela da applicarsi a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo.
Come noto, la "Legge Fornero" (L. 92/2012) ha, fra le altre cose, riscritto l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, rimodulando le tutele da applicarsi a fronte di un licenziamento dichiarato illegittimo.
Ne è uscito un sistema di tutele piuttosto articolato, in forza del quale, ad esempio, ai sensi del comma 7 il Giudice “può” applicare la reintegra nell'ipotesi in cui accerti la “manifesta” insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mentre nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo accorda unicamente una tutela indennitaria.
L’utilizzo del verbo “potere”, che pareva lasciare al Giudice discrezione in merito alla tutela da applicare pur a fronte dell’acclarata insussistenza del fatto, era già stata censurata dalla Corte Costituzionale, la quale aveva chiarito che quel “può” doveva essere inteso come un “deve”.
Ora la Corte torma a pronunciarsi sul medesimo comma, concentrandosi questa volta sull’aggettivo “manifesta” con il quale il legislatore ha inteso caratterizzare l’insussistenza del fatto comportante l’applicazione della reintegra.
La Corte Costituzionale ha chiarito che il requisito del carattere "manifesto" dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo...