L’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi è rinviata di 12 mesi a causa dell'emergenza Covid-19. In attesa dell’ingresso ufficiale del nuovo Codice, previsto per il mese di settembre, il legislatore si è trovato tuttavia ad anticipare alcune norme, al fine di porre rimedio alla cavalcante crisi economica e finanziaria.
Tra queste, un posto sul podio merita il nuovo art. 14-quaterdecies introdotto nella L. 3/2012, relativo al “Debitore incapiente”. Tale norma prevede una immediata esdebitazione, da parte del Giudice competente, per soggetti che presentano determinate caratteristiche di incapienza e non sono in grado di offrire alcuna utilità ai propri creditori.
Al fine di determinare l’incapienza del soggetto, occorre effettuare un calcolo che prevede la verifica delle entrate annuali, delle eventuali spese di produzione del reddito a cui deve essere decurtata la spesa per il proprio mantenimento e per quello della famiglia che viene determinata pari all’ammontare dell’assegno sociale, aumentato della metà.
Considerando quindi l’importo dell’assegno sociale stabilito per il 2021 in euro 460,28, per 13 mensilità, si avrà un importo annuale pari ad euro 5.983,64, che aumentato della metà risulta pari ad euro 8.975,46.
Tale importo dovrà essere moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di...