Diritto privato, commerciale e amministrativo
01 Giugno 2026
Esenzione dall’azione revocatoria dei pagamenti d’uso
L’esenzione dall’azione revocatoria per pagamenti d’impresa nei termini d’uso si applica anche a pagamenti tardivi se conformi alla prassi commerciale, anche quando il contraente in monopolio non poteva rifiutare la controprestazione.
L’art. 166, c. 3, lett. a) del Codice della crisi prevede un’espressa esenzione all’azione revocatoria per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di “termini d’uso”, rilevante al fine dell’esonero, può comprendere anche quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in tempi diversi, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in contestazione: tanto che non possono più, a quel punto, ritenersi pagamenti avvenuti in ritardo, ossia inesatti inadempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti: con tutte le conseguenze relative all’inesistenza di un inadempimento dell’altro contraente.Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte (Cass, ord. 5.05.2026 n. 12638) precisando ulteriormente che, in linea generale, i pagamenti effettuati in ritardo non sono mai esonerati dall’azione revocatoria, anche se reiterati e sistematici, a meno che non sia sopravvenuta una prassi contraria condivisa nell’esecuzione del rapporto commerciale, tale per cui si debba constatare che non si tratta, a ben vedere di pagamenti effettuati in ritardo, bensì di pagamenti tempestivi in virtù della prassi sopravvenuta.Tale interpretazione è coerente con il carattere oggettivo...