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Lavoro 10 Giugno 2022

L’esercizio del diritto di critica del rappresentante sindacale

La Corte di Cassazione: giudizi taglienti e sferzanti espressi da un sindacalista in un articolo di stampa non sono diffamanti, ma esercizio del diritto di critica, se non vengono rivolti al datore di lavoro in sé, ma alle sue idee.

L’impugnazione di una sentenza di assoluzione, in sede di Appello, di un lavoratore accusato di aver diffamato a mezzo stampa il proprio datore di lavoro ha offerto alla Corte di Cassazione l’occasione per offrire alcuni chiarimenti circa il discrimine tra la diffamazione e l’esercizio del diritto di critica del rappresentante sindacale (sentenza 5.05.2022, n. 17784). Al riguardo, gli Ermellini hanno ribadito che “è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione; proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva”. La nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma anche e soprattutto a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del...

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