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Lavoro 23 Settembre 2020

L'esercizio della vigilanza di datore di lavoro, dirigenti e preposti

Essenziale è definire il perimetro degli obblighi e la ripartizione delle responsabilità tra le diverse figure, per individuare il garante della sicurezza in colui che gestisce concretamente il rischio.

La legislazione in materia di prevenzione obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi dell'attività, individuare le necessarie misure di tutela e garantirne l'applicazione all'interno dell'organizzazione. In strutture caratterizzate da gerarchie e processi complessi, di conseguenza, si rende necessario ricorrere a figure “ausiliarie” o complementari in grado di attuare gli indirizzi e fornire supporto al vertice aziendale, individuate in particolare nei dirigenti e nei preposti. Tali soggetti hanno funzioni e responsabilità differenti: i primi risultano una sorta di “alter ego” del datore di lavoro, organizzano l'attività aziendale e vigilano sul suo andamento, i secondi assolvono a compiti operativi di supervisione sulla corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle direttive ricevute, mantenendo però un autonomo spazio d'iniziativa. Ricevendo un'investitura di poteri e doveri, entrambe le figure diventano garanti della prevenzione, esonerando di fatto il datore di lavoro dal dovere di vigilanza diretta nei casi in cui la delega è correttamente esercitata e il ruolo svolto è effettivo, anche in assenza di un'auspicabile e prevista formalizzazione dell'incarico. Se in linea con una giurisprudenza ormai consolidata il riconoscimento di ruoli ad hoc competenti e formati appare ormai acquisito, altrettanto importante è la messa a punto di procedure di...

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