In un'economia sempre più globalizzata, che vede nascere modelli di business via via più complessi su scala internazionale, il tema ha assunto un'importanza rilevante.
Con il termine “esterovestizione” si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una persona fisica o di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi agli adempimenti previsti dall'ordinamento tributario del Paese di reale appartenenza. Una definizione tecnica è stata data dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7.02.2013, n. 2869, dove si precisa il concetto di “fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società".
La C.T.R. Marche n. 784/2020 conferma la decisione di primo grado che affermava l'esterovestizione della società, ritenendo legittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Secondo la Commissione, per determinare il luogo sede dell'attività di una società occorre prendere in considerazione una serie di fattori come la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari, il luogo in cui si adotta la politica generale della società; possono essere presi in considerazione anche il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie. Si conviene che la determinazione della sede effettiva comporta sempre un'indagine...