L’ordinamento giuridico prevede il principio dell'alternatività nel godimento dei diritti di maternità del padre e della madre solo quando entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti; pertanto, un genitore può goderne solo nel caso in cui l’altro non se ne avvalga. Se invece un genitore non è lavoratore dipendente, il legislatore non ha previsto alcuna condizione di alternatività. In tal caso, il padre può dunque usufruire dei permessi giornalieri previsti, anche mentre la madre fruisce dell'indennità di maternità.
Ha provveduto a fugare qualsiasi dubbio in proposito la sentenza 12.09.2018, n. 22177 della Corte di Cassazione, adita dall’INPS per dirimere una controversia sorta in Piemonte con una coppia di genitori, lui lavoratore dipendente e lei lavoratrice autonoma.
Secondo l'Inps, doveva ritenersi inammissibile il cumulo dei riposi giornalieri paterni e delle indennità di maternità riconosciute alla madre: i primi avrebbero potuto essere fruiti solo una volta terminata la fruizione delle seconde, “atteso che entrambi gli istituti, posti a presidio dei medesimi bisogni, sono comunque finalizzati a favorire i bisogni affettivi relazionali dal bambino al fine dell'armonico sereno sviluppo della personalità”. La Corte d’Appello di Torino, invece, aveva sostenuto che fosse errata la pretesa dell'Inps di equiparare la situazione della madre...