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Lavoro 31 Agosto 2020

Licenziamenti d'agosto

In Gazzetta Ufficiale 14.08.2020, n. 203, il D.L. 104/2020 con misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. La normativa è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il blocco dei licenziamenti viene confermato dall'art. 14 del nuovo decreto, rubricato: “Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”. Il comma 1 stabilisce, infatti, quanto segue: “Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti d'integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 23.07.1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”. Sono altresì sospesi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 15.07.1966, n. 604, e restano sospese anche le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge. Per tutto il periodo in cui si fruisce della cassa integrazione o anche dell'esonero del versamento dei contributi i licenziamenti sono bloccati e non si può procedere alla risoluzione del...

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