Con nota 3.06.2020, n. 160, l'INL ha fornito istruzioni e chiarimenti su alcuni aspetti toccati dal D.L. 34/2020. Si analizzano quelli che riguardano il divieto di licenziamento e i contratti a termine.
Divieto di licenziamento - La rubrica dell'articolo è stata modificata in “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”. Vengono fatte salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”. Pertanto, il divieto non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale già impiegato nell'appalto. Divieto che permane invece in capo all'appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”. Non potranno inoltre essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17.03.2020 e per i 5 mesi successivi; quelle pendenti, avviate dopo il 23.02, sono sospese per il medesimo periodo. Il nuovo termine trova applicazione anche al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 L. 604/1966. È stata inoltre aggiunta espressa previsione per estendere la sospensione anche alle procedure di...